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Cass. Pen. V sez. n. 46741 8.10.2009 (dep. 4.12.2009) Il principio di affidamento nei reati da circolazione stradale

Si risponde sempre penalmente per non aver previsto l’altrui imprudenza e scorrettezza nella circolazione stradale?

E’ una avvertenza, prima che un quesito giuridico dibattuto da tempo, cui dovrebbe porre la massima attenzione chiunque si metta al volante di una vettura; ben consapevole che si possono rischiare conseguenze anche molto gravi per non aver considerato e prevenuto la possibilità di condotte di guida sconsiderate e contrarie al Codice della strada poste in essere da terzi.

In un sistema ove vige il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale ,una giurisprudenza di cassazione pressochè costante ha infatti sempre ritenuto condotta negligente quella che faccia esclusivo affidamento sulla correttezza altrui, non ammettendo quindi la applicabilità del principio di affidamento – quale applicazione del principio di personalità - nei reati colposi commessi per violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Con la sentenza di ottobre si respira tuttavia una certa aria di novità, giacchè la quinta sezione affronta questa tematica estremamente complessa con una prospettiva del tutto rinnovata rispetto al passato.

Il caso in esame trae origine dall’impugnativa di una sentenza assolutoria della Corte di Appello di Ancona – in riforma del provvedimento del giudice di prime cure - per una contestazione di lesioni personali derivanti da violazione di norme sulla circolazione stradale.

Questa la ricostruzione dell’incidente effettuata nel giudizio di merito: l’imputato, alla guida della sua autovettura su di una strada statale, pone in essere una regolare manovra di svolta a sinistra per accedere ad una area di servizio posta sul lato opposto della carreggiata.

Per consentire alla vettura di terminare la manovra, si fermano anche gli altri mezzi che stanno procedendo nell’opposto senso di marcia, tra cui un autoarticolato.

In quel mentre sopraggiunge un ciclomotore la cui conducente sorpassa a destra la colonna di vetture ferme senza fermarsi ne’ rallentare ed, inevitabilmente, collide con la vettura che sta terminando la manovra; dall’urto la conducente del ciclomotore riporta alcune lesioni personali per le quali il Giudice di prime cure ritiene responsabile il conducente della autovettura che ha effettuato la manovra di svolta.

A ben diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Appello di Ancona, che - a sua volta - ha invece riformato la sentenza di primo grado ritenendo che il fatto, così come contestato all’imputato, non costituisca reato; la valutazione circa la manovra imprudente e non consentita eseguita dalla parte lesa - a fronte della condotta di guida regolare tenuta invece dall’imputato - ha condotto il giudice di secondo grado ad una pronuncia di assoluzione.

Nella decisione in esame la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla parte civile avverso il provvedimento d’appello, affermando così l’applicabilità del principio di affidamento anche nei casi derivanti da applicazione di norme sulla circolazione stradale 1.

Quale indispensabile premessa, nel provvedimento della Cassazione viene ribadito come l’affidamento sia conseguente applicazione del principio del rischio consentito: la sua applicazione consente quindi di circoscrivere con confini definiti le ipotesi in cui l’agente sia tenuto - prima di porre in essere qualsiasi tipo di condotta – a prendere in considerazione l’infinita possibilità degli altrui comportamenti imprevedibili, irragionevoli oppure vietati ed evita, pertanto, che - per effetto di una posizione di eccessivo rigore - venga ad essere bloccata sul nascere ogni azione od iniziativa connessa in qualche modo alla condotta di terzi.

L’affidamento trova - a sua volta - i suoi limiti nell’obbligo di prevedere l’altrui inosservanza di regole od obblighi cautelari quando si assuma una posizione controllo o sorveglianza nei confronti di soggetti determinati, nonchè nella previsione - desumibile dalle circostanze concrete - che sussista la possibilità che altri pongano in essere comportamenti non conformi agli obblighi cautelari.

Il provvedimento della V sezione prende pertanto le mosse da una articolata disamina della applicazione giurisprudenziale del principio di affidamento, valutato molto positivamente nell’ambito della responsabilità medica per la attività svolta in equipe, per giungere così  alla conclusione di un generale riconoscimento del principio in esame - quale canone operativo sul piano della imputazione soggettiva per la definizione delle specifiche aree di competenza e quindi di responsabilità.

Tuttavia, occorre dar conto della posizione assolutamente differente del Giudice di legittimità - tutt’altro che favorevole - in merito alla applicabilità del principio in esame in materia circolazione stradale; ove pressanti esigenze di sicurezza hanno infatti sempre imposto che venga considerata condotta di per sé negligente quella che faccia affidamento sulla corretta osservanza delle norme sulla circolazione stradale anche da parte di terzi.

La posizione di rigore – alla luce di una istanza di sensatezza - viene qui stemperata dalla decisione in esame, ove questa propone una lettura diversa delle norme del codice della strada che concernono la gestione del rischio per le altrui condotte imprudenti, anche alla luce delle recenti evoluzioni della letteratura internazionale.

La disciplina sulla circolazione stradale, esaminata attraverso la prospettiva dell’affidamento, può senz’altro essere applicata in maniera più conforme al principio di personalità della responsabilità; non si impongono così all’utente della strada obblighi ai quali non potrebbe in alcun modo ottemperare e soprattutto, non si arriva alla estrema conseguenza di considerare l’utente stradale sempre e comunque responsabile di comportamenti che, in fine, non può concretamente ne’ prevenire e ne’ evitare.

Ne’, d’altro canto, può trovare spazio la considerazione che i comportamenti irregolari degli automobilisti ed, in particolare, dei conducenti di ciclomotori, siano tanto frequenti sulle strade da risultare alla fine – e paradossalmente – la normalità prevedibile; si giungerebbe così all’assurdo di una sorta di affidamento contrario - da parte di chi guida in totale ed abituale dispregio delle regole – circa l’obbligo da parte degli altri utenti delle strade di prevedere le loro condotte di guida irragionevoli e di doversi regolare – ed adeguare - di conseguenza.

Il limite preciso dell’affidamento viene segnato dalla Corte nella prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento: il limite della prevedibilità, precisa la Corte, deve “essere scorto come un attributo che modella la colpa; che soprattutto ne siano definiti i tratti essenziali: non una prevedibilità astratta che risulterebbe in fin dei conti insignificante, ma piuttosto concreta, rapportata alle circostanze del caso concreto”.

La prevedibilità e la evitabilità ex ante dell’evento richiedono così una indagine specifica e rapportata  a tutte le peculiarità del caso di specie sia nelle ipotesi di colpa generica come pure in quelle di colpa specifica, ove rileva sul punto della rimproverabilità della condotta; nel caso infatti in cui venga contestata la violazione di un generico dovere comportamentale, la cui portata può essere effettivamente determinata solo con il riferimento al caso concreto, rimane uno spazio di valutazione – con margini ben esigui, come la Corte non manca tuttavia più volte di rimarcare – per la ragionevole imprevedibilità ed evitabilità della conseguenza antigiuridica della condotta posta in essere dal soggetto agente.


1 Cass. Pen. IV sezione 26.01.2005 n.18568, per la definizione del principio di affidamento in base al quale ciascuno deve poter contare sull’adempimento, da parte degli altri, dei doveri su di essi incombenti; si veda anche, per una ulteriore definizione, Cass. Pen. Sez. IV 26.05.1999 n.8006” principio secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio della attività che di volta in volta è in esame, ed ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta”

 

Cass. pen. 5 sez. 46741-09