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INFO
Corte di Cassazione, n. 25/2010
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 25/2010, ha stabilito che il lavoratore che utilizza macchinari pericolosi deve stare particolarmente attento, poiché l’imprudenza potrebbe costargli caro in caso di incidente: si escluderebbe, infatti, il diritto al risarcimento dei danni.

Ci vuole cautela nelle pronunce riguardanti gli incidenti sul lavoro. Questa sentenza della Suprema Corte mette in evidenza come il comportamento colposo del lavoratore, in caso di danni, potrebbe essere considerato idoneo a configurare l’ipotesi di “caso fortuito”. La diretta conseguenza di ciò è che il proprietario dell’impianto viene liberato dal dovere di risarcire l’incauto lavoratore. Se questo ha agito in maniera incauta, viene superata anche la presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 del codice civile.

La sentenza in oggetto richiama una precedente pronuncia (la n. 5839/2007), nella quale la Corte di Cassazione fa riferimento all’ipotesi della “causa efficiente sopravvenuta”, che sia idonea a provocare da sola l’evento lesivo, e che per tale motivo libera il proprietario dell’impianto da ogni responsabilità. Insomma, al lavoratore che presta un tipo di attività pericolosa si richiede di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, e qualora non lo faccia, rischia di non essere risarcito se si verifica un incidente.

Le due sentenze succitate affrontano un argomento piuttosto delicato e assai dibattuto. Le aziende devono predisporre gli impianti ad un grado di sicurezza tale da evitare ogni tipo di incidente, ma anche i lavoratori (soprattutto se impiegati in attività “pericolose”) devono fare la loro parte. Usare la massima diligenza e accortezza nell’uso degli impianti significa preservare se stessi e gli altri da qualsiasi danno.